(Informazioni a cura dell’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile – link)

I droni sono aeromobili senza occupanti, telecomandati, che vengono impiegati per finalità varie, quali ad esempio videoriprese, misurazioni, trasporti, indagini scientifiche ecc. In questi casi è ininfluente che siano impiegati a fini commerciali, privati, professionali o scientifici. Questa categoria si differenzia da quella dei modelli di aeroplani ed elicotteri per il tempo libero. In questo caso quello che conta è il fine ludico dell’esercizio di volo e il divertimento che se ne trae.Il tipo e la dimensione dei droni possono variare notevolmente. Sono compresi nella gamma gli apparecchi volanti di piccole dimensioni, dal peso di pochi grammi (aeroplani, elicotteri, quadrotor, dirigibili ecc.) fino a quelli di diverse tonnellate. In relazione ai droni si usa spesso l’espressione «Unmanned Aircraft System» (UAS) o Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) che indica l’intero sistema, comprensivo di apparecchio volante, stazione aeronautica di terra e circuito di comunicazione dei dati.


Regole d’esercizio per droni e aeromodelli

I droni e gli aeromodelli di peso superiore ai 30 kg necessitano di un’autorizzazione dell’UFAC. L’Ufficio fissa in ogni singolo caso le condizioni di ammissione e di utilizzazione.Le prescrizioni per l’utilizzo di droni e aeromodelli di peso inferiore o uguale a 30 kg sono contenute nell’«ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili».

Le disposizioni più importanti sono riportate di seguito:

  • L’utilizzo di droni e aeromodelli è consentito senza autorizzazione a condizione che il “pilota” mantenga costantemente un contatto visivo con l’apparecchio.
  • L’impiego di tecnologie accessorie che ampliano il naturale campo visivo, come binocoli o video occhiali, necessita l’autorizzazione dell’UFAC (procedura di autorizzazione).
  • All’interno del campo visivo del “pilota” l’utilizzo di video occhiali e simili è consentito a condizione che un secondo “operatore” sorvegli le operazioni di volo e in caso di necessità possa intervenire in qualsiasi momento alla guida dell’apparecchio. L’operatore e il pilota devono trovarsi nello stesso luogo.
  • Il volo automatizzato (esercizio autonomo) all’interno del campo visivo del “pilota” è concesso a condizione che quest’ultimo possa intervenire in qualsiasi momento alla guida dell’apparecchio.
  • Le videoriprese aeree sono autorizzate in osservanza delle prescrizioni vigenti a protezione delle opere militari. Tale tutela si estende inoltre al rispetto della sfera privata, nonché a quanto prescritto dalla legge sulla protezione dei dati.
  • Al di sopra di assembramenti di persone e in un raggio di 100 metri attorno a tali assembramenti per principio non possono essere esercitati droni (ulteriori informazioni e procedura di autorizzazione).
  • Chi utilizza un drone o un aeromodello di peso superiore a 500 grammi deve avere una copertura assicurativa pari ad almeno un milione di franchi.
  • In prossimità di un aerodromo vigono restrizioni di volo per droni e aeromodelli. È proibito ad esempio l’utilizzo di tali apparecchi volanti a una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo.
  • Cantoni e Comuni possono emanare ulteriori restrizioni per l’utilizzo di aeromobili senza occupanti.
  • Le manifestazioni aeree pubbliche durante le quali vengono esclusivamente impiegati aeromodelli o droni anche in futuro non saranno soggette all’autorizzazione del DATEC.